Associazione Don Bosco
Consiglio di amministrazione
22-06-2014
Il CONSIGLIO DIRETTIVO,
nella riunione del 14 giugno 2014, ha proceduto all’affidamento
degli incarichi. Sono risultati eletti:
DESANDO NICOLA, presidente;
SORRENTI
CONCETTA,
vice presidente;
PIRO PIETRO, cassiere;
CANNELLA EMILIA, segretaria.
Il Presidente,
successivamente, di comune accordo con il Consiglio Direttivo,
ha nominato:
CURCIO ANTONIO, responsabile del settore
spettacolo;
PIRO ALBERTO, responsabile del settore
turismo;
AUGRUSO SEBASTIANO
e MARZIO ELIA,
responsabili della gestione dei locali della sede;
RONDINELLI FRANCESCO, responsabile
dell’organizzazione della festa in onore di Don Bosco;
SORRENTI CONCETTA, responsabile del settore
cultura;
CRISTIANO MARIA RITA, MALACARI VITTORIA
e TILLIECI ANTONINO, responsabili del settore sociale;
PERUGINO ASSUNTA, responsabile del settore
giovani.
Curinga, li 22 giugno 2014.
IL PRESIDENTE
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Atto Costitutivo
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO
DON BOSCO
Art. 1 -
Costituzione
1. È costituita
l'Associazione di volontariato denominata <<Associazione di
volontariato “don Bosco”>>.
2. Ha sede in
Curinga (CZ), in Piazza San Francesco.
3. Il Consiglio
Direttivo può trasferire la sede nell'ambito dello stesso comune
o di altre città, nonché istituire sedi e sezioni distaccate
anche in altre località, senza necessità di una deliberazione
dell'Assemblea.
4.
L'Associazione, costituita ai sensi della legge 266/91, persegue
esclusivamente finalità di solidarietà sociale, umana, civile e
culturale.
5. E' fatto
divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle
istituzionali (di cui all’articolo 10, comma 1, lett. a del D.
lgs. 460/97) ad eccezione di quelle ad esse direttamente
connesse.
6. E' fatto
divieto all'associazione di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o
siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto
o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
7.
L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi
di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e
di quelle ad esse direttamente connesse.
8.
L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso
di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o a fini
di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui
all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662, salvo
diversa destinazione imposta dalla legge.
9.
L'associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto
annuale.
10. Tutti i soci
dell'associazione hanno uguali diritti e doveri. Tra gli
associati vige la disciplina uniforme del rapporto associativo
volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo ed è
espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla
vita associativa. Tutti i soci hanno diritto di voto. E' escluso
il voto per corrispondenza così come previsto dalla Circolare n.
168/E del 1998 del Ministero delle Finanze.
11.
L'Associazione si impegna ad utilizzare nella denominazione ed
in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al
pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità
sociale” o l'acronimo “ONLUS”.
Art. 2
-Principi
1.
L'associazione è apolitica ed apartitica. Intende collaborare
con ogni altra organizzazione che condivida e persegua le
finalità indicate nel successivo art. 3 del presente statuto e,
in particolare, con la Parrocchia Sant’Andrea Apostolo di
Curinga, il cui parroco sarà assistente e punto di riferimento
per ogni esigenza di carattere spirituale.
2. Nella sua
azione l’associazione si atterrà ai seguenti principi:
democraticità
della struttura, elettività e gratuità delle cariche
associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti,
i quali svolgono la propria attività in modo personale e
spontaneo (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in
nome e per conto dell’associazione).
3. La durata
dell’associazione è illimitata.
Art. 3 –
Scopi e finalità
1.
L’Associazione non ha fini di lucro, si avvale in modo
determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie
gratuite dei propri aderenti e persegue, con spirito di carità,
fini di solidarietà sociale, civile, culturale e ricreativa (di
cui all’art. 1, comma 4) attraverso la promozione della cultura
e delle opere della accoglienza e della condivisione. Svolge
gratuitamente la propria attività a favore della collettività e
in particolar modo delle persone ammalate e dei loro familiari,
nella consapevolezza che donarsi gratuitamente ai nostri
fratelli è seguire Cristo là dove la nostra vita può diventare
un dono generoso e totale; che il servire, l’amare e il donare
non sono spreco, ma guadagno, e ci allontanano dall’egoismo, il
quale ci rende meno cristiani e meno umani.
Promuove e organizza corsi, manifestazioni, mostre, convegni,
volti alla sensibilizzazione e alla diffusione della cultura e
della condivisione.
Art. 4 -
Aderenti dell'organizzazione
1. Possono
aderire all'associazione, in numero illimitato, oltre ai
fondatori, tutti i cittadini
che dichiarano
di accettare lo statuto e le finalità educative e che, mosse da
spirito di solidarietà, si
impegnano ad
operare per il loro conseguimento.
2. Gli aderenti
hanno tutti parità di diritti e doveri e tanto agli aderenti
donne quanto agli uomini sono garantite pari opportunità.
Art. 5 -
Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti
1. La richiesta
di adesione va presentata al Presidente dell’associazione. Nella
domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare
senza riserve lo Statuto dell'Associazione.
L'ammissione
decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve
prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima
riunione successiva alla data di presentazione.
Nessun motivo
legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di
cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del
rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.
I soci hanno
diritto di frequentare i locali dell'associazione e di
partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse
dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare
sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere
eletti membri degli organi dirigenti.
Lo status di
socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir
meno solo nei casi previsti dal successivo comma n. 2. Non sono,
pertanto, ammesse iscrizioni che violino tale principio,
introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di
diritti o a termine.
2. Gli aderenti
cessano di appartenere all'organizzazione, senza oneri per gli
stessi per i seguenti motivi:
- decesso;
- dimissioni
volontarie;
- sopraggiunta
impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- mancato
versamento della quota associativa per un anno;
- comportamento
contrastante con gli scopi statutari, inosservanza delle
disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle
deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali
arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui
il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli
interessi e gli obiettivi dell'associazione.
3. L'espulsione
viene deliberata dal Consiglio Direttivo per giusta causa nel
rispetto del principio del contraddittorio; contro ogni
provvedimento è ammesso ricorso al Presidente entro trenta
giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea
dei soci.
Art. 6 -
Diritti e doveri degli aderenti
1. Gli aderenti
hanno pari diritti, doveri e dignità; all'interno della vita
dell'organizzazione sono garantiti i diritti inviolabili della
persona.
2. Gli aderenti
possono essere chiamati a contribuire alle spese
dell'associazione. La quota associativa a carico degli aderenti
è deliberata dall'Assemblea. È annuale, non è rimborsabile in
caso di recesso o di perdita della qualità di aderente, è
intrasmissibile e non è
rivalutabile.
3. Gli aderenti
hanno il diritto:
- di partecipare
alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota
associativa) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i
programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi
sociali;
- di partecipare
alle attività promosse dall'organizzazione;
- di usufruire
di tutti i servizi dell'organizzazione;
- di dare le
dimissioni in qualsiasi momento.
4. Gli aderenti
sono obbligati:
- a osservare le
norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli
organi sociali;
- a pagare la
quota associativa;
- a svolgere le
attività preventivamente concordate;
- a mantenere un
comportamento conforme alle finalità dell'associazione.
5. Le
prestazioni fornite dagli aderenti sono effettuate in modo
personale, spontaneo e a titolo gratuito e non possono essere
retribuite neppure direttamente dal beneficiario. Agli aderenti
possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente
sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli
aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
6. Le attività
degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro
subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto
patrimoniale con l'associazione.
Art. 7 -
Organi Sociali dell'Associazione
1 Organi
dell'Associazione sono:
- l'Assemblea
Generale dei Soci;
- il Consiglio
Direttivo;
- il Presidente;
- Collegio dei
Revisori.
2. Tutte le
cariche dell'Associazione sono gratuite, hanno durata di tre
anni e, fatta eccezione per quella di presidente che può essere
confermata per una sola volta, possono essere riconfermate.
3. Le
sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo
scadere del triennio medesimo.
Art. 8 -
Assemblea Generale dei Soci
1. L'Assemblea è
costituita da tutti gli aderenti all'Associazione.
2. L'Assemblea è
convocata dal consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal
Presidente dell'Associazione ed in caso di sua assenza dal
vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea
elegge un proprio Presidente. Il presidente dell'Assemblea
accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il
diritto di intervenire e la validità delle deleghe.
3. La
convocazione è fatta in via ordinaria una volta l'anno ed in via
straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze
dell'Associazione.
4. La
convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo
dei componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli
aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso
noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta di
convocazione e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni
dal ricevimento di detta richiesta.
La convocazione
avviene tramite avviso scritto contenente l’ordine del giorno,
la data e l'ora della prima convocazione e della seconda
convocazione. L’avviso di convocazione dovrà essere consegnato
ad ogni iscritto almeno cinque giorni prima del giorno stabilito
per la riunione.
5. L'Assemblea
ordinaria viene convocata per l'approvazione:
- del programma
e del bilancio di previsione per l’anno successivo;
- della
relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno
precedente.
6. L'Assemblea
straordinaria viene convocata per la discussione delle questioni
sollevate dai richiedenti.
7. In prima
convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la
presenza della metà più uno dei soci aderenti, presenti in
proprio o per delega; in seconda convocazione è regolarmente
costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o
per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso
giorno della prima convocazione, non prima che sia trascorsa
almeno un’ora tra l’una e l’altra.
8. Ciascun
aderente può essere portatore di una sola delega.
9. Le
deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza
semplice dei presenti, fatta eccezione per le richieste di
modificazione dello Statuto e di scioglimento
dell’Associazione, per le quali è necessaria la presenza di due
terzi degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
10. I compiti
dell'Assemblea sono:
- eleggere i
componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori;
- approvare gli
indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio
Direttivo;
- approvare il
bilancio di previsione;
- approvare il
bilancio consuntivo;
- deliberare in
merito alle richieste di modifica dello Statuto;
- fissare
l'ammontare della quota associativa o di altri contributi a
carico degli aderenti;
- deliberare
sullo scioglimento e/o sulla proroga della durata
dell'associazione;
- decidere in
via definitiva sull’espulsione di un associato;
- ratificare i
regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo;
- nominare il
liquidatore o deliberare in merito alla devoluzione dei beni (in
caso di scioglimento, cessazione, estinzione
dell'organizzazione).
11. Le
deliberazioni dell'Assemblea sono conservate a cura del
Presidente dell'associazione e del Segretario e rimangono
depositate nella sede dell'Associazione a disposizione degli
aderenti per la libera consultazione.
Art. 9 – Il
Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio
Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti. Dal secondo
anno di vita dell’Associazione, nella elezione del Consiglio
Direttivo hanno diritto al voto i soci iscritti all’Associazione
nell’anno precedente a quello in cui si tiene l’Assemblea i
quali abbiano rinnovato l’iscrizione.
Il Consiglio
Direttivo è composto di nove componenti. Sarà garantita una
composizione per quanto possibile paritaria maschile e
femminile. Resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono
essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti
ingiustificati per tre volte consecutive.
I componenti del
Consigli Direttivo sono eletti nel modo seguente:
n. quattro sono
eletti dai soci fondatori;
n. cinque sono
eletti dall’Assemblea dei soci.
2. Il Consiglio
Direttivo nella sua prima riunione elegge: tra i propri
componenti, il Presidente e un Vice Presidente; tra gli
iscritti, il Segretario ed il Tesoriere. Qualora il Segretario e
il Tesoriere siano nominati al di fuori dei nove componenti del
Consiglio Direttivo, partecipano alle riunioni del Consiglio, ma
senza diritto di voto.
3. Il Consiglio
Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno
una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un
terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve
avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. I
soci fondatori non eletti hanno diritto di partecipare alle
riunioni del Consiglio e di intervenire nella discussione degli
argomenti trattati, ma non hanno diritto di voto. Alle riunioni
possono essere invitati a partecipare esperti, ma senza diritto
di voto.
4. Le delibere
del Consiglio devono essere adottate con l’intervento della metà
più uno di coloro che lo compongono e a maggioranza assoluta
degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del
Presidente.
5. Spetta al
Consiglio Direttivo:
- eleggere e
revocare a maggioranza assoluta dei componenti il Presidente, il
Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- fissare le
norme per il funzionamento dell' Associazione;
- sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo entro la
fine del mese di novembre ed il rendiconto consuntivo entro la
fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- determinare il
programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute
nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e
coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- accogliere o
respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in
merito al venir meno della qualifica di socio;
- ratificare,
nella prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del
Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di
urgenza;
- redigere
regolamenti da sottoporre alla ratifica dell’assemblea;
- assumere o
stipulare contratti di collaborazione con il personale
strettamente necessario per la continuità della gestione non
assicurata dai soci aderenti e comunque nei limiti consentiti
dalle disponibilità previste dal bilancio.
6. Il Consiglio
Direttivo può delegare al Presidente il compimento di tutti gli
atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale
gestione dell'organizzazione, riservandosi la deliberazione
degli atti di straordinaria amministrazione.
7. Le
deliberazioni del Consiglio Direttivo sono conservate a cura del
Presidente dell'associazione e del Segretario e rimangono
depositate nella sede dell'Associazione a disposizione degli
aderenti per la libera consultazione.
Art. 10 - Il
Presidente
1 - Il
Presidente è eletto per non più di due mandati consecutivi dal
Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti
dei componenti.
2 – Il
Presidente:
- ha la firma e
la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei
confronti di terzi ed in giudizio;
- è autorizzato
ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura
a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da
Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà
di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive
riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità
Giudiziaria e Amministrativa
Art. 11 -
Integrazione del Consiglio direttivo e sostituzione del
Presidente
1. In caso di
cessazione dalla carica per dimissioni o revoca di uno dei
componenti eletti dall’Assemblea, il Consiglio direttivo
provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei
candidati alla carica di consigliere risultato non eletto; ove
non fosse possibile far ricorso a tale modalità, il Consiglio
provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte
dell'Assemblea dei soci Aderenti che sarà convocata entro 3
mesi.
In caso di
cessazione dalla carica per dimissioni o revoca di uno dei
componenti eletti dai soci fondatori, il Consiglio direttivo
provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei
candidati alla carica di consigliere risultato non eletto; ove
non fosse possibile far ricorso a tale modalità, il Consiglio
provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dei
soci fondatori che sarà convocata entro quindici giorni; qualora
il numero dei soci fondatori coincida con il numero loro
assegnato nella composizione del Consiglio direttivo, il
Presidente convoca, entro quindici giorni, una riunione dei soci
fondatori, i quali procederanno, su proposta del socio fondatore
dimissionario, se presente, alla surroga con uno degli iscritti
all’Associazione a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di
parità prevale il voto del Presidente.
2. Qualora il
numero di consiglieri contemporaneamente cessati dalla carica o
dimissionari superi la metà dei componenti, l’intero Consiglio
decade ed il Presidente o, in sua assenza, il suo sostituto
convocherà entro trenta giorni l’Assemblea generale per
procedere all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
3. In caso di
cessazione dalla carica per dimissioni o revoca del Presidente
questi viene sostituito dal Vice Presidente o, in sua mancanza,
dal Consigliere più anziano di età, sino alla convocazione del
primo Consiglio direttivo che provvederà alla nomina del nuovo
Presidente.
Art. 12 –
Collaboratori del Presidente
1. Eletti dal
Consiglio direttivo, coadiuvano il Presidente:
- il Vice
Presidente, che sostituisce il Presidente in tutti i casi in cui
questi si trovi temporaneamente impedito a svolgere le sue
funzioni;
- il
Segretario, che redige i verbali delle sedute del Consiglio e
dell’Assemblea e li trascrive sugli appositi libri affidati
alla sua custodia unitamente al libro soci;
- il Tesoriere,
che è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria
dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e della
tenuta dei libri contabili e cura la redazione del bilancio
consuntivo e del bilancio preventivo sulla base delle
determinazioni assunte dal Consiglio.
Art. 13 –
Collegio dei Revisori
1. Il collegio
dei revisori è organo di controllo amministrativo-finanziario. È
composto di due membri di comprovata competenza e
professionalità eletti dall’Assemblea non necessariamente tra
gli aderenti all’Associazione..
2. Dura in
carica un triennio ed è rieleggibile. La carica di revisore è
incompatibile con quella di membro del consiglio direttivo.
3. Il collegio
svolge le seguenti funzioni:
- verifica
periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni
contabili con conseguente redazione del verbale;
- verifica dei
rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro
presentazione
all'Assemblea;
- redazione
della relazione annuale del rendiconto consuntivo e sua
presentazione
all'assemblea.
Art. 14 -
Attività Secondarie
1.
L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di
auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività
economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.
2. Gli eventuali
utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle
attività istituzionali. E' fatto divieto di distribuire, anche
in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi
di gestione e il capitale durante la vita della associazione.
Art. 15 -
Patrimonio e risorse economiche
1. Il patrimonio
è costituito da beni immobili, beni mobili registrati e beni
mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono
essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati.
2. I beni
immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che
sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati
nell’inventario, che è depositato presso la sede
dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.
3.
L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e
lo svolgimento della propria attività da:
- quote
associative e contributi degli aderenti:
- contributi da
privati;
- contributi
dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di
organismi internazionali;
- donazioni e
lasciti testamentari;
- rimborsi
derivanti da convenzioni;
- entrate
derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di
beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque
titolo.
4. I fondi sono
depositati presso idoneo Istituto di Credito e/o Banco Postale,
a cui è affidato il servizio di cassa dal Consiglio Direttivo
alle condizioni economicamente più vantaggiose per
l'Associazione.
5. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo
le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento
delle finalità dell’Associazione.
6. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni,
esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di
proprietà dell’Associazione.
7. Ogni
operazione finanziaria è disposta dal Presidente.
8. È fatto
obbligo agli organi sociali di provvedere e vigilare sulla
conservazione e mantenimento del patrimonio.
Art. 16 -
Bilancio
1. Ogni anno
devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il
bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre
all’esame dell'Assemblea, che li approva a norma di legge.
2. Dal bilancio
consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti
ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. Esso è
composto dal rendiconto economico e dalla situazione
patrimoniale ed è costruito sulla base dei principi di
trasparenza ed efficacia. Il rendiconto economico contiene le
singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un
anno.
3. Il bilancio
deve coincidere con l'anno solare.
4. Il bilancio
preventivo è lo strumento di programmazione economica e sociale
dell’associazione.
Art. 17 -
Modifica dello Statuto
1. Le proposte
di modifica dello Statuto possono essere presentate
all'Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo
degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate
dall'Assemblea con la presenza di almeno due terzi degli
aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 18 -
Scioglimento dell'organizzazione
1. Lo
scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la
liquidazione dell'associazione può essere proposta dal Consiglio
Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno due
terzi degli
aderenti,
dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del
giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della
liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in
identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le
indicazioni dell'assemblea che nomina uno o più liquidatori da
scegliersi preferibilmente tra i soci.
Art. 19 -
Norme di funzionamento
1. Le norme di
funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo
e approvate dall'Assemblea sono consegnate agli aderenti
congiuntamente ad una copia del presente Statuto.
Art. 20 -
Norme di rinvio
1. Per quanto
non previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni,
dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi
competenti, decide l'assemblea ai sensi delle leggi vigenti e
dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
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