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Associazione Don Bosco

 

 Consiglio di amministrazione 22-06-2014

Il CONSIGLIO DIRETTIVO, nella riunione del 14 giugno 2014, ha proceduto all’affidamento degli incarichi. Sono risultati eletti:

DESANDO NICOLA, presidente;

SORRENTI CONCETTA, vice presidente;    

PIRO PIETRO, cassiere;

CANNELLA EMILIA, segretaria.

 

   Il Presidente, successivamente, di comune accordo con il Consiglio Direttivo, ha nominato:

CURCIO ANTONIO, responsabile del settore spettacolo;

PIRO ALBERTO, responsabile del settore turismo;

AUGRUSO SEBASTIANO e MARZIO ELIA, responsabili    della gestione dei locali della sede;

RONDINELLI FRANCESCO, responsabile dell’organizzazione della festa in onore di Don Bosco;

SORRENTI CONCETTA, responsabile del settore cultura;

CRISTIANO MARIA RITA, MALACARI VITTORIA            e TILLIECI ANTONINO, responsabili del settore sociale;

PERUGINO ASSUNTA, responsabile del settore giovani.

   Curinga, li 22 giugno 2014. 

IL  PRESIDENTE

 

 

 

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Atto Costitutivo

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

                                       DON  BOSCO

  

Art. 1 - Costituzione

1. È costituita l'Associazione di volontariato denominata <<Associazione di volontariato “don Bosco”>>.

2. Ha sede in Curinga (CZ), in Piazza San Francesco.

3. Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede nell'ambito dello stesso comune o di altre città, nonché istituire sedi e sezioni distaccate anche in altre località, senza necessità di una deliberazione dell'Assemblea.

4. L'Associazione, costituita ai sensi della legge 266/91, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

5. E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali (di cui all’articolo 10, comma 1, lett. a  del D. lgs. 460/97) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

6. E' fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

7. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

8. L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

9. L'associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.

10. Tutti i soci dell'associazione hanno uguali diritti e doveri. Tra gli associati vige la disciplina uniforme del rapporto associativo volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci hanno diritto di voto. E' escluso il voto per corrispondenza così come previsto dalla Circolare n. 168/E del 1998 del Ministero delle Finanze.

11. L'Associazione si impegna ad utilizzare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l'acronimo “ONLUS”.

 

Art. 2 -Principi

1. L'associazione è apolitica ed apartitica. Intende collaborare con ogni altra organizzazione che condivida e persegua le finalità indicate nel successivo art. 3 del presente statuto e, in particolare, con la Parrocchia Sant’Andrea Apostolo di Curinga, il cui parroco sarà assistente e punto di riferimento per ogni esigenza di carattere spirituale.

2. Nella sua azione l’associazione si atterrà ai seguenti principi:

democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell’associazione).

3. La durata dell’associazione è illimitata.

 

Art. 3 – Scopi e finalità

1. L’Associazione non ha fini di lucro, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie gratuite dei propri aderenti e persegue, con spirito di carità, fini di solidarietà sociale, civile, culturale e ricreativa (di cui all’art. 1, comma 4) attraverso la promozione della cultura e delle opere della accoglienza e della condivisione. Svolge gratuitamente la propria attività a favore della collettività e in particolar modo delle persone ammalate e dei loro familiari, nella consapevolezza che donarsi gratuitamente ai nostri fratelli è seguire Cristo là dove la nostra vita può diventare un dono generoso e totale; che il servire, l’amare e il donare non sono spreco, ma guadagno, e ci allontanano dall’egoismo, il quale ci rende meno cristiani e meno umani.

Promuove e organizza corsi, manifestazioni, mostre, convegni, volti alla sensibilizzazione e alla diffusione della cultura e della condivisione.

 

Art. 4 - Aderenti dell'organizzazione

1. Possono aderire all'associazione, in numero illimitato, oltre ai fondatori, tutti i cittadini

che dichiarano di accettare lo statuto e le finalità educative e che, mosse da spirito di solidarietà, si

impegnano ad operare per il loro conseguimento.

2. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri e tanto agli aderenti donne quanto agli uomini sono garantite pari opportunità.

 

Art. 5 - Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti

1. La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell’associazione. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo comma n. 2. Non sono, pertanto, ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

2. Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione, senza oneri per gli stessi per i seguenti motivi:

- decesso;

- dimissioni volontarie;

- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;

- mancato versamento della quota associativa per un anno;

- comportamento contrastante con gli scopi statutari, inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.

3. L'espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo per giusta causa nel rispetto del principio del contraddittorio; contro ogni provvedimento è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

 

Art. 6 - Diritti e doveri degli aderenti

1. Gli aderenti hanno pari diritti, doveri e dignità; all'interno della vita dell'organizzazione sono garantiti i diritti inviolabili della persona.

2. Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese dell'associazione. La quota associativa a carico degli aderenti è deliberata dall'Assemblea. È annuale, non è rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente, è intrasmissibile e non è

rivalutabile.

3. Gli aderenti hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare direttamente o per delega;

- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;

- di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;

- di usufruire di tutti i servizi dell'organizzazione;

- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

4. Gli aderenti sono obbligati:

- a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- a pagare la quota associativa;

- a svolgere le attività preventivamente concordate;

- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

5. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono effettuate in modo personale, spontaneo e a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure direttamente dal beneficiario. Agli aderenti possono essere  rimborsate  soltanto le spese effettivamente  sostenute secondo opportuni  parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

6. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

 

Art. 7 - Organi Sociali dell'Associazione

1 Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Generale dei Soci;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- Collegio dei Revisori.

2. Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite, hanno durata di tre anni e, fatta eccezione per quella di presidente che può essere confermata per una sola volta, possono essere riconfermate.

3. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

 

Art. 8 - Assemblea Generale dei Soci

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione.

2. L'Assemblea è convocata dal consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in caso di sua assenza dal vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il presidente dell'Assemblea accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

3. La convocazione è fatta in via ordinaria una volta l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta di convocazione e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dal ricevimento di detta richiesta.

La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente l’ordine del giorno, la data e l'ora della prima convocazione e della seconda convocazione. L’avviso di convocazione dovrà essere consegnato ad ogni iscritto almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per la riunione.

5. L'Assemblea ordinaria viene convocata per l'approvazione:

- del programma e del bilancio di previsione per l’anno successivo;

- della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente.

6. L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle questioni sollevate dai richiedenti.

7. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aderenti, presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima convocazione, non prima che sia trascorsa almeno un’ora tra l’una e l’altra.

8. Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega.

9. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per le richieste di modificazione dello Statuto e di scioglimento  dell’Associazione, per le quali è necessaria la presenza di due terzi degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10. I compiti dell'Assemblea sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori;

- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;

- approvare il bilancio di previsione;

- approvare il bilancio consuntivo;

- deliberare in merito alle richieste di modifica dello Statuto;

- fissare l'ammontare della quota associativa o di altri contributi a carico degli aderenti;

- deliberare sullo scioglimento e/o sulla proroga della durata dell'associazione;

- decidere in via definitiva sull’espulsione di un associato;

- ratificare i regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo;

- nominare il liquidatore o deliberare in merito alla devoluzione dei beni (in caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell'organizzazione).

11. Le deliberazioni dell'Assemblea sono conservate a cura del Presidente dell'associazione e del Segretario e rimangono depositate nella sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

 

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti. Dal secondo anno di vita dell’Associazione, nella elezione del Consiglio Direttivo hanno diritto al voto i soci iscritti all’Associazione nell’anno precedente a quello in cui si tiene l’Assemblea i quali abbiano rinnovato l’iscrizione.

Il Consiglio Direttivo è composto di nove componenti. Sarà garantita una composizione per quanto possibile paritaria maschile e femminile. Resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

I componenti del Consigli Direttivo sono eletti nel modo seguente:

n. quattro  sono eletti dai soci fondatori;

n. cinque  sono eletti dall’Assemblea dei soci.

2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge: tra i propri componenti, il Presidente e un Vice Presidente; tra gli iscritti, il Segretario ed il Tesoriere. Qualora il Segretario e il Tesoriere siano nominati al di fuori dei nove componenti del Consiglio Direttivo, partecipano alle riunioni del Consiglio, ma senza diritto di voto.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. I soci fondatori non eletti hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio e di intervenire nella discussione degli argomenti trattati, ma non hanno diritto di voto.  Alle riunioni  possono essere invitati a partecipare esperti, ma senza diritto di voto.

4. Le delibere del Consiglio devono essere adottate con l’intervento della metà più uno di coloro che lo compongono e a maggioranza assoluta degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Spetta al Consiglio Direttivo:

- eleggere e revocare a maggioranza assoluta dei componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;

- fissare le norme per il funzionamento dell' Associazione;

- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo entro la fine del mese di novembre ed il rendiconto consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;

- deliberare in merito al venir meno della qualifica di socio;

- ratificare, nella prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

- redigere regolamenti da sottoporre alla ratifica dell’assemblea;

- assumere o stipulare contratti di collaborazione con il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.

6. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale gestione dell'organizzazione, riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione.

7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono conservate a cura del Presidente dell'associazione e del Segretario e rimangono depositate nella sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

 

Art. 10 - Il Presidente

1 - Il Presidente è eletto per non più di due mandati consecutivi dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti dei componenti.

2 – Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;

- è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa

 

Art. 11 - Integrazione del Consiglio direttivo e sostituzione del Presidente

1. In caso di cessazione dalla carica per dimissioni o revoca di uno dei componenti eletti dall’Assemblea, il Consiglio direttivo provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso a tale modalità, il Consiglio provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci Aderenti che sarà convocata entro 3 mesi.

In caso di cessazione dalla carica per dimissioni o revoca di uno dei componenti eletti dai soci fondatori, il Consiglio direttivo provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso a tale modalità, il Consiglio provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dei soci fondatori che sarà convocata entro quindici giorni; qualora il numero dei soci fondatori coincida con il numero loro assegnato nella composizione del Consiglio direttivo, il Presidente convoca, entro quindici giorni, una riunione dei soci fondatori, i quali procederanno, su proposta del socio fondatore dimissionario, se presente, alla surroga con uno degli iscritti all’Associazione a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

2. Qualora il numero di consiglieri contemporaneamente cessati dalla carica o dimissionari superi la metà dei componenti, l’intero Consiglio decade ed il Presidente o, in sua assenza, il suo sostituto convocherà entro trenta giorni l’Assemblea generale per procedere all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

3. In caso di cessazione dalla carica per dimissioni o revoca del Presidente questi viene sostituito dal Vice Presidente o, in sua mancanza, dal Consigliere più anziano di età, sino alla convocazione del primo Consiglio direttivo che provvederà alla nomina del nuovo Presidente.

 

Art. 12 – Collaboratori del Presidente

1. Eletti dal Consiglio direttivo, coadiuvano il Presidente:

-  il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in tutti i casi in cui questi si trovi temporaneamente impedito a svolgere le sue funzioni;

-  il Segretario, che redige i verbali delle sedute del Consiglio e dell’Assemblea  e li trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci;

- il Tesoriere, che è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e della tenuta dei libri contabili e cura la redazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

 

Art. 13 – Collegio dei Revisori

1. Il collegio dei revisori è organo di controllo amministrativo-finanziario. È composto di due membri di comprovata competenza e professionalità eletti dall’Assemblea non necessariamente tra gli aderenti all’Associazione..

2. Dura in carica un triennio ed è rieleggibile. La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del consiglio direttivo.

3. Il collegio svolge le seguenti funzioni:

- verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;

- verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro

presentazione all'Assemblea;

- redazione della relazione annuale del rendiconto consuntivo e sua

presentazione all'assemblea.

 

Art. 14 - Attività Secondarie

1. L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.

2. Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita della associazione.

Art. 15 - Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio è costituito da beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati.

2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

3. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti:

- contributi da privati;

- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;

- contributi di organismi internazionali;

- donazioni e lasciti testamentari;

- rimborsi derivanti da convenzioni;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

4. I fondi sono depositati presso idoneo Istituto di Credito e/o Banco Postale, a cui è affidato il servizio di cassa dal Consiglio Direttivo alle condizioni economicamente più vantaggiose per l'Associazione.

5. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.

6. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.

7. Ogni operazione finanziaria è disposta dal Presidente.

8. È fatto obbligo agli organi sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del patrimonio.

 

Art. 16 - Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all’esame dell'Assemblea, che li approva a norma di legge.

2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. Esso è composto dal rendiconto economico e dalla situazione patrimoniale ed è costruito sulla base dei principi di trasparenza ed efficacia. Il rendiconto economico contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.

3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

4. Il bilancio preventivo è lo strumento di programmazione economica e sociale dell’associazione.

 

Art. 17 - Modifica dello Statuto

1. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno due terzi degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

Art. 18 - Scioglimento dell'organizzazione

1. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno due terzi degli

aderenti, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

 

Art. 19 - Norme di funzionamento

1. Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea sono consegnate agli aderenti congiuntamente ad una copia del presente Statuto.

 

Art. 20 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, decide l'assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

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